Dal 3 giugno 2026 entreranno in vigore i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, introdotti dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, che aggiorna il Decreto 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
Il provvedimento aggiorna i criteri tecnici da applicare alla progettazione energetica sia per i nuovi edifici sia per gli interventi sugli edifici esistenti.
Per i titoli abilitativi richiesti entro il 2 giugno 2026 continueranno invece ad applicarsi le disposizioni previste dall’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015.
Gli obiettivi del nuovo decreto
La revisione del decreto del 2015 è stata sviluppata con tre obiettivi principali:
Attuazione normativa Recepire pienamente il D.Lgs. 48/2020, che ha introdotto nell’ordinamento italiano la Direttiva Europea 2018/844/UE (EPBD III).
Integrazione dei chiarimenti applicativi Inserire nel testo normativo i chiarimenti e le FAQ ufficiali pubblicati negli anni successivi all’entrata in vigore del decreto del 2015.
Semplificazione e miglioramento delle verifiche Aggiornare alcuni criteri di verifica che, nella pratica progettuale, risultavano particolarmente complessi o di difficile applicazione.
Nuovo APE 2026: cosa cambia
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) manterrà lo stesso formato, ma cambieranno i criteri tecnici utilizzati per il calcolo della prestazione energetica e della Classe Energetica degli immobili.
Con il DM 28 ottobre 2025 vengono aggiornati integralmente:
l’Allegato 1, relativo ai criteri generali e ai requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici;
l’Allegato 2, relativo alle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica.
Le principali novità introdotte
Tra gli aggiornamenti più rilevanti previsti dal nuovo decreto:
introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici nell’edificio di riferimento, con l’obiettivo di rendere più accurate le verifiche energetiche, soprattutto sugli edifici esistenti;
aggiornamento delle verifiche di trasmittanza per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per gli interventi di riqualificazione energetica;
revisione delle verifiche relative al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T), con limiti differenziati tra nuovi edifici e ristrutturazioni importanti di primo livello;
introduzione del metodo di Carnot per il calcolo dei coefficienti di conversione in energia primaria nei sistemi cogenerativi e di teleriscaldamento;
aggiornamento dei requisiti minimi relativi a comfort ambientale e sicurezza, in linea con le più recenti norme europee;
estensione dell’obbligo di sistemi BACS (Building Automation and Control Systems) con classe minima B anche agli edifici non residenziali interessati da ristrutturazioni di secondo livello o riqualificazioni;
introduzione di requisiti e prescrizioni per la predisposizione delle infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici negli edifici dotati di posti auto;
aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per il calcolo energetico, con l’introduzione delle UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e della UNI EN 15193 per il calcolo dell’illuminazione.
Verso la Direttiva Europea “Case Green”
Il nuovo APE rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio legato alla Direttiva Europea “Case Green” (EPBD IV), che introdurrà nei prossimi anni ulteriori novità, tra cui:
una classificazione energetica armonizzata a livello europeo;
nuovi standard per gli edifici a zero emissioni;
criteri ambientali più severi per le nuove costruzioni.
L’Italia dovrà recepire ufficialmente la direttiva entro il 2026.