Di seguito sono riportate alcune delle domande che, con maggiore frequenza, pervengono all'Ufficio Utenti e le relative risposte.
Nella Regione Abruzzo i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province, per la restante parte del territorio, sono le Autorità competenti ed effettuano i controlli per accertare lo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici.
Nel nostro caso la Provincia di Teramo, attraverso la Società “in house” AG.EN.A., svolge le ispezioni su tutto il territorio provinciale, fatta eccezione per il Comune di Teramo.
L’attività di ispezione degli impianti termici è un obbligo di legge, stabilito dall’articolo 31 comma 3, della L. n°10/91, dai suoi Decreti attuativi, il DPR n° 412/93 e n° 551/99 e dal D. Lgs. n° 192/05 e dalle Leggi Regionali n. 17 del 2007 e n. 18 del 2015 e successive modifiche e integrazioni.
La legge prevede che le ispezioni siano effettuate con cadenza almeno biennale, tale previsione è contenuta nell'art. 31 comma 3 della legge 10/1991 che dice: "I Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti."
Sono ispezionati tutti gli elementi tecnici che hanno attinenza con un corretto uso dell’energia, compreso un controllo sul valore del rendimento di combustione per certificare che la caldaia consumi quanto previsto per legge.
Inoltre si effettuano anche degli accertamenti amministrativi sui documenti che sono in dotazione agli impianti
E' l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici, e pertanto non soggetti al controllo:
- i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari monofamiliari ad uso residenziale;
- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW.
Si, la caldaia unifamiliare che serve per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda è senz’altro un impianto termico e quindi è assoggettato all’ispezione se non certificato.
Il servizio di manutenzione che si paga al manutentore non deve essere confuso con le ispezioni effettuate da AG.EN.A. nel caso in cui l'impianto non risulti certificato nel periodo precedente. Infatti, il tecnico di fiducia effettua una serie di controlli di manutenzione, di operazioni di pulizia e di riparazione preventiva che sono sotto la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore dell’impianto. L’attività che invece esercita AG.EN.A. tende ad accertare l’effettivo stato della manutenzione, se l'impianto è in regola con le norme e gli adempimenti ed ha il giusto rendimento.
La legge della Regione Abruzzo n. 18/2015 intende per impianto certificato o autocertificato: "l’impianto per il quale è trasmesso all’Autorità competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all’Allegato F di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW o all’Allegato G di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW, unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita dall’Autorità competente".
La legge della Regione Abruzzo n. 18/2015 intende per controllo di efficienza energetica: “le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all’Allegato F al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e all’Allegato G al D.Lgs.192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale”.
Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato da una ditta regolarmente abilitata.
Innanzitutto chiedere al manutentore di certificare l'impianto. Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica ed eventuale manutenzione, il manutentore oltre ad aggiornare il libretto di impianto, deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energeticaove viene apposto un numero seriale ed è, in pratica, l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo per la certificazione. Successivamente, il manutentore, deve trasmettere in formato elettronico detto modello ad AG.EN.A. . L’insieme di queste attività costituisce la certificazione dell’impianto termico.
ll Bollino arancione è lo standard per il pagamento dell’onere relativo alla certificazione dell’impianto termico. In estrema sintesi si tratta di un numero seriale riportato sul rapporto di controllo che permette l'abbinamento della certificazione trasmessa con la scheda catasto relativa all'impianto termico.
No. L’Allegato con bollino può essere acquistato solo dalle Ditte di manutenzione/installazione iscritte alla Camera di Commercio ed accreditate presso AG.EN.A. .
Si può sempre chiedere in visione alla Ditta il certificato della Camera di Commercio dove sono riportate le lettere per le quali la Ditta è abilitata. Per verificare se la Ditta è accreditata per la certificazione dell’impianto ci si può mettere in contatto con l’Ufficio Ditte di AG.EN.A.