Ispezione dell'impianto termico
Le ispezioni a titolo oneroso sono disposte per gli impianti che non risultano certificati nel periodo immediatamente precedente, periodo che corrisponde ad un anno per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW e ad un biennio per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW.
Pertanto sono soggetti ad ispezione, nel corso del 2022, gli impianti di potenza inferiore a 35 kW non certificati nel biennio 2020/2021 e gli impianti di potenza superiore a 35 kW non certificati nell'anno 2021.
Sono assoggettati a ispezione onerosa anche gli impianti i cui responsabili non hanno fatto pervenire la comunicazione di avvenuta messa a norma.
AVVISO DI ISPEZIONE
L'avviso di ispezione dell'impianto termico è inviato con congruo anticipo tramite lettera raccomandata o PEC, indirizzata al responsabile dell'impianto termico, ovvero al titolare della fornitura di combustibile o al terzo responsabile.
La comunicazione di avviso riporta le caratteristiche dell'impianto, la data e la fascia oraria prevista per l'ispezione.
Ricevuto l'avviso di ispezione è buona norma mettersi in contatto telefonico con l'ufficio dedicato ai responsabili degli impianti termici, per la migliore definizione della pratica.
In ogni caso, la settimana precedente la data dell'ispezione, l'ufficio provvede ad inoltrare una chiamata telefonica (ove sia disponibile un numero di contatto) per ricordare al responsabile l'attività ispettiva pianificata.
SVOLGIMENTO DELL'ISPEZIONE
L'ispezione dell'impianto è eseguita da un Ispettore degli impianti termici di AG.EN.A. .
Il responsabile dell'impianto è tenuto a consentire l'accesso all'Ispettore rendendosi disponibile nel luogo ove è ubicato l'impianto nella data stabilita, per tutta la durata della fascia oraria indicata e per tutto il tempo necessario alla verifica dello stato di esercizio e manutenzione dell'impianto e/o dell'accertamento della effettiva destinazione d'uso della fornitura del combustibile, anche nel caso in cui il combustibile non alimenti un impianto.
Prima dell’avvio delle attività ispettive devono essere esibiti all’Ispettore:
- il documento di identità del destinatario dell'avviso, ovvero del responsabile dell’impianto o della terza persona che presenzia all’ispezione;
- il codice fiscale del destinatario dell'avviso ovvero le sue generalità complete di data e luogo di nascita;
- tutta la documentazione riguardante l’impianto termico.
Gli esiti dell’ispezione sono attestati nei “Rapporti di Prova”, sottoscritti dall’Ispettore e dal responsabile dell’impianto termico, o da chi ha presenziato in sua vece purché maggiorenne, di cui viene rilasciata copia al termine delle operazioni.
Se il responsabile dell’impianto termico, o chi ha presenziato in sua vece, rifiuta di firmare il “Rapporto di Prova”, lo stesso sarà trasmesso con raccomandata A/R o PEC al responsabile dell’impianto termico.
Al termine dell'ispezione l'Ispettore rilascia, altresì, l'avvisatura di pagamento.
DINIEGO DI ACCESSO E REITERATO DINIEGO DI ACCESSO
In caso di assenza del responsabile dell'impianto o nel caso in cui sia impedito in qualsiasi modo all'Ispettore di accedere all'impianto, si determina la condizione di "diniego di accesso".
Per “diniego di accesso” si intende l’attività di ispezione su un impianto, non certificato nel periodo di riferimento precedente, che non può essere effettuata per uno dei seguenti motivi:
- perchè il responsabile dell’impianto, o chi presenzia in sua vece, nega esplicitamente all’Ispettore degli impianti termici il permesso per accedere all’impianto termico;
- perchè il responsabile dell’impianto termico risulta essere assente presso l’impianto, alla data e nella fascia oraria stabiliti nella comunicazione di avviso di ispezione trasmessa con raccomandata A/R o PEC.
A seguito del primo “diniego di accesso” è disposta una seconda pianificazione dell’attività ispettiva (cosidetto secondo avviso) che prevede un costo dell’ispezione maggiorato nella misura del 25%, rispetto al valore del contributo originariamente richiesto.
Qualora si ripeta la situazione di “diniego di accesso”, si determina la condizione di "reiterato diniego di accesso".
In tal caso sorge comunque l’obbligo, in capo al responsabile dell’impianto termico, del versamento del contributo originariamente richiesto, maggiorato nella misura del 100%.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 16 comma 6 del D.Lgs. n. 164/2000, nel caso di reiterato “diniego di accesso”, la Provincia di Teramo procede ad inoltrare la richiesta all’impresa di distribuzione di gas naturale per la sospensione della fornitura.
ONERI PER L'ISPEZIONE
Di seguito sono riportati gli importi degli oneri previsti per le ispezioni degli impianti termici, distinti per potenza dell'impianto e per tipo di avviso.
Potenza dell'impianto termico | 1° avviso | 2° avviso |
Inferiore a 35 kW | € 120,00 | € 150,00 |
Superiore a 35 kW e inferiore a 116 kW | € 150,00 | € 187,50 |
Superiore a 116 kW | € 200,00 | € 250,00 |
Ogni generatore aggiuntivo | € 60,00 | € 75,00 |
CONSIGLI UTILI
- Prestare sempre la giusta attenzione per evitare possibili tentativi di truffa.
- Le attività ispettive di AG.EN.A. sono sempre preannunciate con una comunicazione, inviata con Raccomandata A/R o tramite PEC, ed è possibile effettuare un immediato riscontro della veridicità dell'avviso tramite l'ufficio dedicato ai cittadini responsabili degli impianti termici.
- Per il versamento del contributo bisogna attenersi alle modalità previste dal PagoPA riportate sull'avvisatura di pagamento. Prestare attenzione al fatto che il termine per il pagamento è perentorio.
- Nessuna somma in contanti deve essere versata direttamente all'Ispettore, né a chiunque possa qualificarsi come tale ed esigere denaro in nome e per conto di AG.EN.A. o della Provincia di Teramo.