A seguito delle disposizioni contenute nel Decreto Legge N. 50 del 24 aprile 2017, il meccanismo dello split payment, previsto all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, riguarda anche le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile.
Inoltre, sono comprese le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari).
Pertanto, dal 1° luglio 2017 le fatture emesse nei confronti di AG.EN.A. S.r.l. non dovranno essere più con "IVA ad esigibilità differita", ma in regime di "scissione dei pagamenti".
Sulla fattura dovrà essere indicata la seguente dicitura "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal Cedente ai sensi dell'art. l7-ter del D.P.R. 633/72".
Con il metodo della scissione contabile dei pagamenti dell'IVA, tutti i fornitori quindi, pur avendo emesso regolare fattura con addebito IVA, incasseranno solo l'imponibile, in quanto l'IVA sarà versata da AG.EN.A. direttamente all'Erario.
Positivo
Sufficiente
Negativo
Utilità